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Contributo CIGO apprendisti (in vigore fino al 31/12/2015)

Per le Imprese che applicano il contratto Edilizia ARTIGIANATO

 Con il rinnovo del C.C.N.L. edilizia e affini ARTIGIANATO e Piccole Medie Imprese del 1/10/2004 e successivo Accordo Provinciale del 29/5/2006, è stata introdotta una nuova prestazione denominata “Prestazione aggiuntiva CIGO”, a partire dal mese di APRILE 2006 e fino al 31/12/2015.

L’impresa che applica il suddetto contratto erogherà in busta paga all’ APPRENDISTA (OPERAIO e IMPIEGATO TECNICO DI CANTIERE) una integrazione per le giornate non indennizzate dall’INPS nei casi di CIGO (per maltempo e mancanza di lavoro). Successivamente richiederà alla CEDA il rimborso di quanto speso per dette anticipazioni, allegando la documentazione in ordine al riconoscimento da parte dell’INPS dell’integrazione salariale per i rimanenti lavoratori dipendenti della stessa, ovvero qualora l’apprendista risulti essere l’unico dipendente, la CEDA raccoglierà la documentazione inerente le condizioni climatiche e meteorologiche del territorio ove si svolgono i lavori – in ogni caso potrà essere richiesto all’impresa di produrre idonea documentazione delle condizioni che hanno determinato l’interruzione del lavoro.La liquidazione delle prestazioni sarà in ordine alla regolarità con i versamenti contributivi dell’impresa nei confronti della CEDA, alla presentazione delle domande e in relazione alla capienza del fondo.A seguito di sospensione dell’attività per maltempo, l’impresa provvederà ad anticipare al lavoratore apprendista, nella busta paga del mese relativo, un trattamento economico  determinato secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale per gli operai.Per quanto attiene la CIGO relativa a mancanza di lavoro, è possibile liquidare l’anticipazione alla fine del periodo di Cassa Integrazione, con un trattamento economico  determinato secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale per gli operai, in seguito all’approvazione della domanda da parte dell’INPS, ovvero a condizione che l’impresa riprenda il lavoro entro la tredicesima settimana nel caso di imprese che hanno solo lavoratori apprendisti. 

A carico dell’impresa è dovuto il CONTRIBUTO CIGO nella misura del 2,50%, da calcolarsi mensilmente sulla retribuzione imponibile dei lavoratori APPRENDISTI (OPERAI e IMPIEGATI TECNICI DI CANTIERE).

IN SINTESI:

1) occorre iscrivere a CEDA anche gli APPRENDISTI IMPIEGATI TECNICI DI CANTIERE   (tramite il MOD. 2);

2) il contributo va calcolato su tutti di APPRENDISTI (operai/impiegati tecnici di cantiere) in forza alle imprese che applicano il contratto Artigianato e Piccole Medie Imprese;

3) per gli apprendisti va versato alla CEDA l’accantonamento CIG nella misura del 2,443%  (da indicare nella casella “G.N.F.” del MOD. 04), al pari degli operai, nel mese in cui usufruiscono di tale prestazione;

4) l’imponibile sul quale calcolare il contributo del 2,50% (da indicare nella casella “RETRIB. IMP.“ del MOD. 04) è l’imponibile contributivo C.E.D.A. dei lavoratori apprendisti (per gli impiegati tecnici di cantiere comprendere anche 13ma,14ma mensilità e ogni altra retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva);

5) l’importo totale dei contributi 2,50% dei lavoratori apprendisti va indicato nella casella “CONTRIBUTI CIGO“ del MOD. 03;

6) il contributo del 2,50% NON VA ASSOGGETTATO  ad alcuna contribuzione;

7) per il calcolo della prestazione CIGO apprendisti (operai e impiegati tecnici di cantiere), operare gli stessi calcoli attualmente in vigore per gli operai in Cassa Integrazione Guadagni;

8) la prestazione CIGO di cui al punto precedente è da ASSOGGETTARE a CONTRIBUTI PREVIDENZIALI e FISCALI.


Per le Imprese che applicano il contratto Edilizia INDUSTRIA (ANCE). 

Con il rinnovo del C.C.N.L. edilizia e affini INDUSTRIA del 18/06/2008 e successivo Accordo Provinciale del 4/6/2009, è stata introdotta una nuova prestazione denominata “Prestazione aggiuntiva apprendisti”, a partire dal mese di GENNAIO 2009 e fino al 31/12/2015.

L’impresa che applica il suddetto contratto erogherà in busta paga all’ APPRENDISTA (OPERAIO) una integrazione per le giornate non indennizzate dall’INPS nei casi di CIGO per maltempo. La prestazione è dovuta per un massimo di 200 ore annue riferite al singolo apprendista operaio e per sospensioni e riduzioni di durata di almeno 4 ore di lavoro. Successivamente l’impresa richiederà alla CEDA il rimborso di quanto speso per dette anticipazioni, allegando la documentazione in ordine al riconoscimento da parte dell’INPS dell’integrazione salariale per i rimanenti lavoratori dipendenti della stessa, ovvero qualora l’apprendista risulti essere l’unico dipendente, la CEDA raccoglierà la documentazione inerente le condizioni climatiche e meteorologiche del territorio ove si svolgono i lavori – in ogni caso potrà essere richiesto all’impresa di produrre idonea documentazione delle condizioni che hanno determinato l’interruzione del lavoro.La liquidazione delle prestazioni sarà in ordine alla regolarità con i versamenti contributivi dell’impresa nei confronti della CEDA, alla presentazione delle domande e in relazione alla capienza del fondo.A seguito di sospensione dell’attività per maltempo, l’impresa provvederà ad anticipare al lavoratore apprendista, nella busta paga del mese relativo, un trattamento economico  determinato secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale per gli operai. 

A carico dell’impresa è dovuto il CONTRIBUTO CIGO nella misura del 0,30%, da calcolarsi mensilmente sulla retribuzione imponibile dei lavoratori APPRENDISTI OPERAI.

IN SINTESI:

1) il contributo va calcolato su tutti di APPRENDISTI OPERAI in forza alle imprese che applicano il contratto Industria;

2) per gli apprendisti va versato alla CEDA l’accantonamento CIG nella misura del 2,443%  (da indicare nella casella “G.N.F.” del MOD. 04), al pari degli operai, nel mese in cui usufruiscono di tale prestazione;

3) l’imponibile sul quale calcolare il contributo dello 0,30% (da indicare nella casella “RETRIB. IMP.“ del MOD. 04) è l’imponibile contributivo C.E.D.A. dei lavoratori apprendisti;

4) l’importo totale dei contributi 0,30% dei lavoratori apprendisti va indicato nella casella “CONTRIBUTI CIGO“ del MOD. 03;

5) il contributo del 0,30% NON VA ASSOGGETTATO  ad alcuna contribuzione;

6) per il calcolo della prestazione CIGO apprendisti operai operare gli stessi calcoli attualmente in vigore per gli operai in Cassa Integrazione Guadagni;

7) la prestazione CIGO di cui al punto precedente è da ASSOGGETTARE a CONTRIBUTI PREVIDENZIALI e FISCALI.


 

Per le Imprese che applicano i contratti Edilizia ANIEM/CONFAPI e COOPERATIVE

Con i rinnovi del C.C.N.L. edilizia e affini ANIEM/CONFAPI del 1/07/2008 e COOPERATIVE EDILI del 24/06/2008 è stata introdotta una nuova prestazione denominata “Prestazione aggiuntiva apprendisti”, a partire dal mese di GENNAIO 2009 e fino al 31/12/2015.

L’impresa che applica il suddetto contratto erogherà in busta paga all’APPRENDISTA (OPERAIO) una integrazione per le giornate non indennizzate dall’INPS nei casi di CIGO per maltempo. La prestazione è dovuta per un massimo di 150 ore annue riferite al singolo apprendista operaio e per sospensioni e riduzioni di durata di almeno una giornata di lavoro. Successivamente l’impresa richiederà alla CEDA il rimborso di quanto speso per dette anticipazioni, allegando la documentazione in ordine al riconoscimento da parte dell’INPS dell’integrazione salariale per i rimanenti lavoratori dipendenti della stessa, ovvero qualora l’apprendista risulti essere l’unico dipendente, la CEDA raccoglierà la documentazione inerente le condizioni climatiche e meteorologiche del territorio ove si svolgono i lavori – in ogni caso potrà essere richiesto all’impresa di produrre idonea documentazione delle condizioni che hanno determinato l’interruzione del lavoro.La liquidazione delle prestazioni sarà in ordine alla regolarità con i versamenti contributivi dell’impresa nei confronti della CEDA, alla presentazione delle domande e in relazione alla capienza del fondo.A seguito di sospensione dell’attività per maltempo, l’impresa provvederà ad anticipare al lavoratore apprendista, nella busta paga del mese relativo, un trattamento economico  determinato secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale per gli operai.

A carico dell’impresa è dovuto il CONTRIBUTO CIGO nella misura del 0,30%, da calcolarsi mensilmente sulla retribuzione imponibile dei lavoratori APPRENDISTI OPERAI.

IN SINTESI:

1) il contributo va calcolato su tutti di APPRENDISTI OPERAI in forza alle imprese che  applicano i contratti Aniem/Confapi e Cooperative Edili;

2) per gli apprendisti va versato alla CEDA l’accantonamento CIG nella misura del 2,443%  (da indicare nella casella “G.N.F.” del MOD. 04), al pari degli operai, nel mese in cui usufruiscono di tale prestazione;

3) l’imponibile sul quale calcolare il contributo dello 0,30% (da indicare nella casella “RETRIB. IMP.“ del MOD. 04) è l’imponibile contributivo C.E.D.A. dei lavoratori apprendisti;

4) l’importo totale dei contributi 0,30% dei lavoratori apprendisti va indicato nella casella “CONTRIBUTI CIGO“ del MOD. 03;

5) il contributo del 0,30% NON VA ASSOGGETTATO ad alcuna contribuzione;

6) per il calcolo della prestazione CIGO apprendisti operai operare gli stessi calcoli attualmente in vigore per gli operai in Cassa Integrazione Guadagni;

7) la prestazione CIGO di cui al punto precedente è da ASSOGGETTARE a CONTRIBUTI PREVIDENZIALI e FISCALI.
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