Conversione in legge n. 77/2020 del D.L. Rilancio
La legge di conversione apporta, tra le altre modifiche, la soppressione del comma 1 dell’art. 81, così come formulato nel DL Rilancio che prevedeva la modifica dell’art 103, 2° comma, del D.L. Cura Italia, sancendo l’esclusione del Durc dalle certificazioni (in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020) che conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto, in mancanza di specifiche ulteriori anche a seguito delle azioni che stanno intraprendendo le parti sociali, con l’abrogazione operata in sede di conversione in legge del DL Rilancio, anche il Durc rientra tra i certificati che, se aventi scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio del 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale 29 ottobre 2020). Si rappresenta, inoltre, che il D.L. n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni ha introdotto all’art. 8, co. 10 la disposizione che determina l’esclusione dalla possibilità di utilizzare i Durc prorogati nelle fattispecie inerenti i contratti pubblici indicate nella suddetta norma - in tali casi, pertanto, dovrà procedersi alla richiesta di Durc secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.
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Estensione validità DURC ex art.103 del D.L. Cura Italia - Emergenza COVID-19
Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominata Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18
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A seguito pubblicazione del D.M. 30 gennaio 2015 attuativo all’art. 4 del D.L. 34/2014 per la semplificazione del D.U.R.C., dal 1° luglio 2015 è attiva la nuova procedura di Durc on line (DOL).
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in Legge. N. 78/2014 recante “semplificazioni in materia di regolarità’ contributiva”;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30/2015 – “semplificazioni in materia di regolarità contributiva”;
- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19/06/2015.
ACCESSO AL SISTEMA:
A partire dal 1° LUGLIO 2015, per poter effettuare le richieste di regolarità contributiva, bisognerà accedere ai portali di Inps o di Inail con le credenziali ( ID – password ) già in possesso dell’impresa e seguire le indicazioni dei siti stessi.
I portali di Inps e di Inail permettono di verificare l’esistenza o meno di un D.U.R.C. positivo e in corso di validità (120 gg dalla prima richiesta) e, in caso positivo, ne consentono la visualizzazione e la stampa.
Nel caso in cui non fosse presente alcun D.U.R.C. in corso di validità, ma risultasse essere in corso una precedente richiesta effettuata da altri soggetti, il sistema comunicherà tale informazione all’interessato, il quale dovrà attendere l’esito di questa istruttoria.
Nel caso non fosse presente né un D.U.R.C. in corso di validità , né una istruttoria richiesta da altri soggetti, il portale permetterà di effettuare una richiesta di rilascio D.U.R.C. (funzione richiesta regolarità), indicando il solo codice fiscale del soggetto per il quale si vuole ottenere il documento. Il sistema automaticamente interrogherà gli archivi di Inps , Inail ed, eventualmente, delle Casse edili. Se il soggetto per il quale si richiede il D.U.R.C. è in regola con tutti gli Istituti, riceverà risposta immediata e sarà possibile visualizzare e stampare il D.U.R.C. positivo.
INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE:
In caso di irregolarità dell’impresa con uno o più Istituti, la stessa riceverà tramite PEC da ciascun ente interessato un “invito alla regolarizzazione”, con il dettaglio della motivazione dell’irregolarità e l’eventuale importo a debito da saldare entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. Se l’azienda non ottempererà a quanto richiesto nei suddetti termini, la fase istruttoria verrà conclusa confermando lo stato di irregolarità. Il sistema in automatico (e comunque nel termine massimo di 28 giorni) emetterà un D.U.R.C. IRREGOLARE.
NOVITÀ DELLA NUOVA PROCEDURA:
Si fa presente che con la nuova procedura di Durc on line, anche le imprese senza dipendenti (operai/impiegati) sono tenute all’iscrizione presso la Cassa Edile. Infatti il nuovo “sistema automatico” del D.U.R.C. inoltra la verifica di regolarità anche alle Casse Edili in base al codice CSC (Codice Statistico Contributivo) attribuito all’impresa dall’Inps, in funzione del fatto che la ditta abbia o abbia avuto in passato una posizione nel Settore Edile (in base al contratto applicato, secondo quanto stabilito dall’art. 49 della Legge n. 88/1989).
Pertanto:
-se l’impresa non risulta mai essere stata iscritta alla C.E.D.A.
-se l’impresa è stata iscritta in passato alla C.E.D.A. ma attualmente risulta “sospesa” (in quanto senza dipendenti operai/impiegati)
la stessa è tenuta rispettivamente ad iscriversi o a riattivare la propria posizione con la C.E.D.A., senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico e al solo scopo di ottenere un D.U.R.C. regolare.
Si invitano gli Uffici Paghe e i Consulenti del Lavoro a contattare i ns. uffici, per l’invio della modulistica da compilare nei suddetti casi.