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D.L. 25 febbraio 2022 n. 13

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio scorso l’allegato D.L. n.13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”. Di rilievo per il settore e per le Casse Edili/Edilcasse la previsione contenuta all’art. 4 del decreto, rubricato Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro che riporta al comma 11 una importante previsione che, puntando alla selezione delle imprese coinvolte nella realizzazione dei lavori edili superiori ai 70.000 euro, garantisce ai lavoratori le adeguate tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro. La norma, infatti, preannunciata nei giorni scorsi attraverso gli organi di stampa, dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, prevede il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori. I soggetti attualmente riconosciuti dalle norme per il rilascio del visto di conformità, di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture. La norma prevede, inoltre che, l’Agenzia delle Entrate per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture possa avvalersi dell’INL, dell’INPS e delle Casse Edili. La norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.
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