TRATTAMENTI A CARICO DELLE AZIENDE DURANTE LE ASSENZE DAL LAVORO -
Accordo Nazionale 10 marzo 1988 (in vigore da aprile 1988)
Accordo rinnovo C.C.T.L. Bologna del 26 aprile 2023 (in vigore da ottobre 2023)
Durante le ASSENZE causate da
Ai dipendenti delle Aziende ISCRITTE alla CEDA è assicurata, nell’ambito dei termini di conservazione del posto di lavoro (vedi tabella allegata):
N.B. – La corresponsione di detta integrazione è dovuta per le sole giornate non indennizzate dall’INPS e comunque fino al termine massimo di conservazione del posto di lavoro previsto dal CCNL (vedi tabella allegata);
NULLA COMPETE AL DIPENDENTE NELLE GIORNATE IN CUI L’INPS, per lo stesso motivo di cui sopra, APPLICA LA SANZIONE AL 100%;
Come sotto schematizzato, a differenza di quanto avviene per le prestazioni a carico degli istituti previdenziali, i trattamenti economici integrativi di cui sopra, da corrispondersi in busta paga, essendo stati posti a carico dell’azienda a partire dal 01/04/1988, devono essere assoggettati anche a contribuzione previdenziale.
Elementi della retribuzione | Base imponibile | |
SI (soggetto) NO (non soggetto) | Contributiva | Fiscale (IRPEF + Addizionali all’IRPEF) |
Prestazioni a carico degli Istituti previdenziali anticipate dal datore di lavoro | NO | SI |
Trattamenti integrativi c/ditta (malattia, maternità, infortunio, visita specialistica) | SI | SI |
Resta fermo il principio della mutualizzazione dell’onere tramite la CEDA, la quale si farà carico del trattamento economico corrisposto al lavoratore mediante RIMBORSO alle Aziende.
Le imprese decadranno dal diritto al rimborso qualora la denuncia, corredata dalla documentazione necessaria (a seconda del tipo di evento) pervenga oltre il termine di un anno dalla fine del mese successivo a quello in cui è intervenuto l’evento.
I rimborsi CEDA alle Aziende spettano per l’intero importo corrisposto all’operaio se nel TRIMESTRE SOLARE SCADUTO PRIMA DELL’EVENTO risultano denunciate almeno 450 ore (proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale), computando a tale effetto le ore ordinarie di lavoro, le ore comunque retribuite, quelle di malattia, infortunio, visite specialistiche, maternità obbligatoria e Cassa Integrazione Guadagni.
Se le ore così computate risultano inferiori a 450, il RIMBORSO é proporzionalmente RIDOTTO.
Per gli operai assunti da meno di 3 mesi il rimborso è effettuato per intero.